Agevolazioni "prima casa". Alienazione entro in quinquennio. Termine per il riacquisto di nuova abitazione. Assunzione concreta della residenza principale. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 30527 del 3 novembre 2023)
In tema di agevolazioni “prima casa”, deve darsi continuità all’orientamento secondo cui il contribuente che, entro cinque anni dall’acquisto di un immobile con i benefici “prima casa”, lo trasferisca a titolo oneroso o gratuito, conserva detti benefici solo se entro un anno dall’alienazione dello stesso proceda all’acquisto di un altro immobile e lo destini concretamente a propria abitazione principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l’esistenza di un termine entro cui il contribuente, per non perdere i benefici “prima casa”, doveva adibire ad abitazione principale l’immobile acquistato entro l’anno dal trasferimento di quello per il quale aveva fruito dei benefici). (Sez. 5, Sentenza n. 24457 del 08/08/2022).