Agevolazioni "prima casa" e mancata ultimazione della ristrutturazione dell’immobile entro il termine massimo per trasferire la residenza. Non costituisce forza maggiore o caso fortuito. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 5015 del 12 marzo 2015)
In tema di imposta di registro, la realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dell'agevolazione, salvo, tuttavia, che ricorra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore. Ciò posto, non integra l'evento inevitabile ed imprevedibile la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato.