Compossesso e praticabilità dell'usucapione. L’erede rimasto in possesso dei beni della successione può acquisirne la proprietà quando dia conto dell'esclusività della situazione possessoria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24214 del 13 novembre 2014)

In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi determinatosi funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell’interessato attraverso un’attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene. in particolare, il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune

Commento

(di Daniele Minussi)
Quando il compossessore può dirsi possessore in via esclusiva? La pronunzia in considerazione esclude che per giungere a questo risultato serva un formale atto di interversione del possesso, essendo sufficiente la manifestazione di una situazione tale da rendere assolutamente palese il godimento esclusivo del bene ed il fatto che questo non dipenda da un atteggiamento di semplice condiscendenza o tolleranza. Non v'è chi non veda come sia davvero capillare la distinzione, fondata anche su un'indagine dalle sfumature marcatamente psicologiche, tra un'oggettività di per sè non significativa ed un elemento soggettivo quale l'animus excludendi in capo al possessore e la correlata consapevolezza di tale condizione da parte degli altri contitolari, i quali a propria volta non siano convinti di semplicemente comportarsi così per "quieto vivere". Insomma: psicologi (o psichiatri) più che Giudici. In senso potenzialmente contrario, cfr. Cass. civile, sez. II 2002/13921.

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