Vendita (rectius: "trasferimento eseguito a sistemazione della crisi coniugale") infraquinquennale effettuata al coniuge all'esito di accordo di separazione: permangono le agevolazioni "prima casa" fruite in sede di precedente acquisto. (CTR Roma, Sez. IX, sent. n. 2331 del 20 aprile 2015)
È illegittima la revoca della agevolazioni prima casa se la vendita infraquinquennale è stata effettuata al coniuge nell’ambito di un accordo di separazione consensuale. In questo caso, infatti, non si verifica l’intento elusivo e speculativo che giustifica la perdita dell’agevolazione in quanto l’immobile, acquistato per l’esigenza di coabitazione familiare, è stato trasferito integralmente ad uno dei due coniugi per soddisfare le esigenze abitative di questi.