Accrescimento anteriore all'acquisto



Per accrescimento anteriore all'acquisto si intende il fenomeno relativo ai casi in cui l'incremento quantitativo del diritto non interviene a detrimento di colui che, essendone già titolare, ne viene spogliato in conseguenza dell'incremento dello stesso diritto in capo ad un altro soggetto, bensì anteriormente, in una fase cioè in cui un diritto, destinato ad una pluralità di soggetti, può essere acquisito soltanto da alcuni di essi, la cui quota parte viene automaticamente ad essere accresciuta rispetto a quella originariamente prestabilita.

Questa descrizione del fenomeno rende evidente che si tratta sempre di ipotesi che conoscono, dal punto di vista cronologico, una cesura tra l'atto dispositivo in forza del quale il diritto viene attribuito e l'ulteriore atto mediante il quale i destinatari si appropriano dell'attribuzionenota1 .

Invero occorrerebbe, al fine di poter appropriatamente distinguere tra casi di accrescimento anteriori e successivi all'acquisto, porre l'ulteriore questione di quale sia il diritto in relazione al quale si parla di incremento. Questo aspetto rileva nell'ipotesi in cui è configurabile una duplicità di situazioni giuridiche soggettive, come avviene nel fenomeno ereditario. Rispetto al diritto di accettare l'eredità si distingue, infatti, il diritto all'asse, che segue all'accettazione. La questione sarà approfondita analizzando i casi di accrescimento successivi all'acquisto.

La legge prevede nell'ambito qui in esame innanzitutto l'accrescimento tra coeredi (art. 674 cod.civ.) nonché tra collegatari (artt. 675 , 678  cod.civ.). Nell'ambito degli atti inter vivos deve essere considerato il caso della donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari con la clausola di accrescimento (art. 773 cod.civ.). Ci si chiede se, oltre a queste ipotesi, sia possibile configurarne altre, con espresso riferimento al caso della proposta contrattuale destinata a più soggetti con la previsione che, non accettando qualcuno di essi, la posizione di quelli residui subisca un incrementonota2 .

Se si coglie l'aspetto di sintesi, il filo conduttore delle fattispecie appena citate, emergono due elementi comuni:

  1. La potenziale destinazione dell'intero contenuto dell'attribuzione a ciascuno dei beneficiati (coniunctio re et verbis nell'ambito testamentario, congiuntività e clausola di accrescimento nella donazionenota3 );
  2. L'intervallo cronologico che si pone tra apertura della successione o proposta di donazione da un lato ed accettazione dell'eredità ovvero accettazione della donazione dall'altro. Tutto ciò rende praticabile la possibilità che venga meno (in esito alle vicende più disparate: premorienza, rinunzia etc.) qualcuno dei soggetti ai quali è destinata l'attribuzione e, conseguentemente, l'accrescimento della quota destinata ai superstiti.

Diviene a questo punto palese la delicatezza del problema posto dal meccanismo dell'accrescimento. Se la proposta di donazione è fatta a Tizio ed a Caio, venendo meno Caio anteriormente all'accettazione, l'intero beneficio si accresce in capo a Tizio o gli eredi di Caio potranno profittarne?

Si pone in tutta evidenza il nodo dell'alternatività tra accrescimento e successione.

Ritorna la considerazione del perno logico fondamentale attorno al quale ruota il tema dell'accrescimento: occorre forse che il diritto, la situazione giuridica soggettiva passibile di incremento, sia di per sé già ab origine marchiata, contrassegnata in tale direzione? Deve possedere la struttura intrinseca del diritto particolari qualità per essere suscettibile di un'attribuzione che si discosta dalle usuali regole dell'acquisto derivativo?

Riassuntivamente, salve le precisazioni che avranno ad oggetto le singole figure, si può dire che l'efficacia propria dell' accrescimento si produce o in esito ad una precisa determinazione di volontà del disponente (come nelle ipotesi evocate dell'accrescimento tra coeredi, tra collegatari ovvero della proposta di donazione nella quale il donante espressamente prevede l'incremento della quota) ovvero in relazione alla particolare intrinseca struttura oggettiva del diritto, di per sé concepito come dotato di un'attitudine ad espandersi soggettivamente nella misura in cui sia preclusa un'alternativa vicenda successoria rispetto ad esso. Si pensi all'usufrutto congiuntivo: in tanto è concepibile l'accrescimento in capo ad uno degli usufruttuari in esito al venir meno di uno dei contitolari, in quanto non si dia, rispetto ad esso, successione, non si produca cioè un fenomeno di attribuzione derivativa del diritto rimasto privo di titolare, ad altri soggettinota4 .

Quest'ultima notazione è decisiva per la comprensione dei casi di accrescimento successivi all'acquisto, sui quali si condurrà un'analisi separata.

Note

nota1

Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1983, p.534.
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nota2

Sostengono che non possa operare l'accrescimento anteriore all'acquisto nei negozi non espressamente previsti Robbe voce Accrescimento , in N.sso Dig.it. vol.I, 1957; Scognamiglio, Il diritto di accrescimento nei negozi tra vivi, Milano, 1951. Contra Capozzi, cit., p.535, che si esprime favorevolmente sulla base della considerazione che il legislatore ha previsto solo due ipotesi in quanto sono le figure in concreto meno rare.
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nota3

Torrente-Schlesinger, Manuale di dir.priv., Milano, 1985, p.977.
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nota4

Gangi, La successione testamentaria, Milano, 1952, p.477. Occorre tuttavia notare che secondo una teorica ( Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.572) la fattispecie prevista in tema di legato congiuntivo di usufrutto costituirebbe una norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica, con la quale il legislatore, sacrificando l'interesse del nudo proprietario alla consolidazione parziale dell'usufrutto, compirebbe una scelta in favore dell'accrescimento, in modo che esso possa operare al di fuori dei normali limiti legali.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • ROBBE, Accrescimento, N.sso Dig.it., I, 1957
  • SCOGNAMIGLIO, Il diritto di accrescimento nei negozi tra vivi, Milano, 1951


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