Cass. civile, sez. II del 2000 numero 971 (28/01/2000)


L'art. 1223 c.c. circoscrive l'ambito del danno risarcibile secondo il criterio della cosiddetta "regolarità causale", nel senso che sono risarcibili non solo i danni che sono immediati e diretti ma anche quelli che sono mediati e indiretti, purché rientrino - secondo un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza - nella serie delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto.

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