Cass. civile, sez. III del 2007 numero 21619 (16/10/2007)


L'accertamento del nesso causale in ambito civile può basarsi su criteri del tutto difformi da quelli richiesti nel diritto penale. In particolare, nell'accertamento del nesso causale civile, è possibile accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale: la causalità civile obbedisce alla logica del "più probabile che non". Inoltre il giudice, dovendo operare una selezione di scelte giuridicamente opportune in un dato momento storico, non è vincolato ad una formula peritale e non può trasformare il processo civile, nonchè la verifica processuale in ordine all'esistenza del nesso di causa, in una questione di verifica (solo) scientifica demandabile tout court al consulente tecnico. Pertanto non è censurabile la decisione del giudice del merito, il quale, con motivazione sorretta da ampia e congrua motivazione, abbia ritenuto “più probabile che non” l'esistenza del nesso di causa tra il comportamento omissivo del sanitario e le lesioni subite dal danneggiato, nonostante i consulenti tecnici si siano espressi in termini meramente possibilistici senza percentualizzare la eventuale migliore riuscita del trattamento omesso.

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