Cass. civile, sez. I del 2014 numero 364 (10/01/2014)


Le convenzioni urbanistiche stipulate ai sensi della legge n. 765/1967, che consentono l'esercizio in forma contrattata dei poteri autoritativi di controllo dell'attività edilizia, anche sotto forma d'impegno ad un futuro atto di esercizio del potere di pianificazione urbanistica, conservano il loro carattere contrattuale, con la conseguenza che, in caso di risoluzione per inadempimento della P.A., il privato ha diritto al risarcimento dei danni che, sebbene non commisurabili alle utilità che egli si poteva aspettare da una puntuale esecuzione della convenzione, comprendono il costo delle opere di urbanizzazione inutilmente eseguite in forza della convenzione inadempiuta, in quanto funzionalmente collegate alla programmata edificabilità dell'area, come effetto ripristinatorio della situazione antecedente alla conclusione del contratto, stante la regola della retroattività della risoluzione.

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