Cass. civile, sez. II del 1995 numero 12576 (06/12/1995)


Il principio secondo cui la cessione del contratto importa il trasferimento di questo nel suo complesso unitario di diritti ed obblighi, lasciandone immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, non esclude che, a cessione avvenuta o contestualmente alla stessa, il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi tra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario.

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