Codice Civile art. 1220


OFFERTA NON FORMALE
1. Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l' abbia rifiutata per un motivo legittimo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1220"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti