ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO 1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l' altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l' adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
2. Tuttavia non può rifiutarsi l' esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.