Codice Civile art. 1460


ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l' altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l' adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
2. Tuttavia non può rifiutarsi l' esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

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