Codice Civile art. 1476


§1 Delle obbligazioni del venditore (OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL VENDITORE)
1. Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l' acquisto non è effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall' evizione e dai vizi della cosa.

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