Codice Civile art. 1591


DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
1. Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l' obbligo di risarcire il maggior danno.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1591"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti