Codice Civile art. 1988


PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO
1. La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall' onere di provare il rapporto fondamentale. L' esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1988"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti