RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE 1. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della societa'.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
(Testo previgente:
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall' articolo 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l' assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.)
Prassi collegate
- Quesito n. 1099-2014/I, Aumento di capitale condizionato ad omologa del concordato preventivo