Codice Civile art. 36


CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE)
1. L' ordinamento interno e l' amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
2. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 36"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti