Codice Civile art. 563


AZIONE CONTRO GLI AVENTI CAUSA DAI DONATARI SOGGETTI A RIDUZIONE

1. Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
(Comma così modificato dal comma 4-novies dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e poi dall'articolo 3 della L. 28 dicembre 2005, n. 263).
2. L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.
(Comma così modificato dal comma 4-novies dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80).
3. Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
4. Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.
(Comma aggiunto dal comma 4-novies dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, inserito dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e poi così modificato dall'articolo 3 della Legge 28 dicembre 2005, n. 263).

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