Codice Civile art. 692


SEZIONE II Sostituzione fedecommissaria (SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA)

1. Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.
2. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.
3. Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.
4. La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
5. In ogni altro caso la sostituzione è nulla.

(Articolo così sostituito dall'art. 197, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. L'art. 238 dello stesso provvedimento così dispone:
«1. La disposizione dell'art. 692 del c.c. si applica anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge a meno che la nullità della sostituzione non sia stata già pronunciata con sentenza passata in giudicato.
2. Salvo quanto previsto dal comma precedente, le sostituzioni fedecommissarie anteriori all'entrata in vigore della presente legge sono regolate dalle disposizioni anteriori».
Vedi gli artt. 45 e 58, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.).

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