Codice Civile art. 693


DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ISTITUITO

1. L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.
2. All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.
[3. Se l'istituito trascura di osservare i propri obblighi, l'autorità giudiziaria può nominare, anche d'ufficio, un amministratore].
(Comma abrogato dall'art. 198, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia)

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