L'art.
2265 cod. civ. prevede
la nullità del patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Si tratta del c.d.patto leonino, il quale difficilmente potrebbe essere perfezionato nell'ambito dei patti sociali. Le eventuali intese dei soci in tal senso molto probabilmente sarebbero destinate a rimanere riservate nell'ambito di
pattuizioni parasociali nota1 che, comunque, non si potrebbero sottrarre ad una pari valutazione in chiave di nullità. E' il caso di rilevare che siffatte stipulazioni potrebbero essere collegate alla posizione fiduciaria di un socio, destinato a fungere da persona interposta. In questa ipotesi non v'è luogo per parlare di patto leonino, esaurendosi la fattispecie nell'ambito della interposizione reale.
Problematica è l'individuazione della ratio della prescrizione in esame. Secondo l'opinione preferibile
nota2 , si rinverrebbe in una
deficienza causale del contratto sociale. Poiché è essenziale al contratto di società il conferimento di beni o servizi per l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, quest'ultimo elemento verrebbe indubbiamente meno per il socio al quale il patto leonino precludesse la percezione di un lucro.
Discusse sono anche le conseguenze giuridiche dell'apposizione della clausola in parola. Secondo un'opinione
nota3 la nullità varrebbe a caducare unicamente il patto. A parere di altri
nota4 il patto leonino importerebbe la nullità del vincolo relativo al socio escluso dagli utili o dalle perdite. Ne seguirebbe una valutazione dell'essenzialità della partecipazione di costui all'intero contratto sociale ai sensi dell'art.
1420 cod. civ. , essendovi la possibilità che l'intero contratto di società debba essere considerato nullo.
Non configura patto leonino l'opzione put che fosse stata convenuta tra le parti in riferimento ad una partecipazione societaria, stante la naturale provvisorietà della condizione giuridica nella quale viene a trovarsi il titolare dell'opzione (Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Imprese, 9301 del
6 agosto 2015) Il tema è stato ripreso dalla S.C. in relazione alla convenzione parasociale con la quale era stato accordato ad un socio il diritto di vendere a termine le proprie azioni ad un prezzo predeterminato, incrementato da interessi e somme versate a titolo di finanziamento (Cass. Civ., Sez. I,
17498/2018).
Note
nota1
Parte della dottrina (Ferrara, Gli imprenditori e le società, Milano, 1975, p. 236; Ferri, Le società, in Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, Torino, 1985, p. 201) ritiene che la nullità del patto leonino debba affermarsi in ogni caso: contra, Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1960, p. 72 e Oppo, Contratti parasociali, Milano, 1942, p. 106, i quali reputano doverosa un'indagine al fine di appurare se il patto parasociale collegato al contratto di società dia luogo o meno una fattispecie in frode alla legge.
top1nota2
Cfr. Greco, Le società nel sistema legislativo italiano, Torino, 1959, p. 102; Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 32; Ferrara, op. cit ., 236; Piazza, Patto leonino, in Enc. dir., vol. XXXII, 1982, p. 526.
top2nota3
Greco, op. cit., p. 110; Auletta, Appunti di diritto commerciale, Milano, 1946, p. 62; Cottino, Diritto commerciale, vol. I, Padova, 1987, p. 143; Di Sabato, op. cit ., p. 33
top3nota4
Bolaffi, La società semplice. Contributo alla teoria della società semplice, Milano, 1947, p. 370 e Ferri, op. cit., p. 203, i quali negano anche l'applicabilità, in sostituzione della clausola leonina, del criterio legale previsto dall'art.
2263 cod. civ. , trattandosi di una norma suppletiva e non imperativa.
top4Bibliografia
- AULETTA, Appunti di diritto commerciale, Milano, 1946
- BOLAFFI, La società semplice, Milano, 1947
- COTTINO, Diritto commerciale, Padova, 1987
- DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
- FERRARA, Gli imprenditori e le società, Milano, 1975
- FERRI, Le società, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Vassalli, 1985
- GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 1960
- GRECO, Le società nel sistema legislativo italiano, Torino, 1959
- OPPO, Contratti parasociali, Milano, 1942
- PIAZZA, Patto leonino, Enc.dir., XXXII, 1982
Prassi collegate
- Quesito n. 240-2012/I, Clausola limitativa della distribuzione di utili e divieto del patto leonino