VALORE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO, USO E ABITAZIONESi riporta di seguito la tabella per il calcolo del valore dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni, aggiornata adeguata ai nuovi coefficienti approvati con decreto direttoriale 22 dicembre 2014
nota1 e in conseguenza del nuovo saggio legale dello 0,50%
nota2.
Per l’ambito di applicazione delle disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015 cfr art.
2 del DM 22 dicembre 2014 e quanto prescritto dall’art.
3, comma 164, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Modalità di calcolo nota3 Età dell'usufruttuario o del beneficiario (anni compiuti) | Coefficiente | Valore usufrutto | Valore nuda proprietà |
da 0 a 20 | 190 | 95 | 5 |
da 21 a 30 | 180 | 90 | 10 |
da 31 a 40 | 170 | 85 | 15 |
da 41 a 45 | 160 | 80 | 20 |
da 46 a 50 | 150 | 75 | 25 |
da 51 a 53 | 140 | 70 | 30 |
da 54 a 56 | 130 | 65 | 35 |
da 57 a 60 | 120 | 60 | 40 |
da 61 a 63 | 110 | 55 | 45 |
da 64 a 66 | 100 | 50 | 50 |
da 67 a 69 | 90 | 45 | 55 |
da 70 a 72 | 80 | 40 | 60 |
da 73 a 75 | 70 | 35 | 65 |
da 76 a 78 | 60 | 30 | 70 |
da 79 a 82 | 50 | 25 | 75 |
da 83 a 86 | 40 | 20 | 80 |
da 87 a 92 | 30 | 15 | 85 |
da 93 a 99 | 20 | 10 | 90 |
|
Note
nota1
Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
22 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014 n. 300)
top1 nota2
Fissato dal Decreto Ministeriale del MEF dell’
11 dicembre 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014 n. 290) e in vigore dal 1° gennaio 2015. Con DM del MEF dell’
11 dicembre 2015 il tasso è stato fissato allo 0,2%, con decorrenza 1^ gennaio 2016.
top2nota3
È stato fissato in 200 volte l’annualità (cfr art.
1 del DD 22 dicembre 2014) il valore del multiplo relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni perpetue, a tempo determinato o a tempo indeterminato, conseguentemente il valore della rendita o pensione è costituito:
- per rendita perpetua o a tempo indeterminato: da 200 volte l’annualità;
- per rendita o pensione a tempo determinato: dal valore dell’annualità, calcolato al saggio legale d’interesse, ma mai superiore a 200 volte l’annualità;
- per rendita o pensione vitalizia: dall’importo risultante dalla moltiplicazione dell’annualità per il coefficiente indicato applicabile in relazione all’età della persona alla cui morte deve cessare.
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