Instaurazione della comunione ereditaria in esito alla proposizione dell'azione di riduzione. Momento della stima del valore dei beni. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 31125 dell'8 novembre 2023)

In caso di pretermissione del legittimario per effetto di istituzione di erede a titolo universale, a seguito dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione sui beni relitti ovvero recuperati per effetto sempre dell’azione di riduzione, viene a determinarsi una situazione di comunione tra l’erede istituito ed il legittimario nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta determinata in proporzione al valore dell’intera massa, il tutto secondo la stima compiuta alla data di apertura della successione. Tuttavia ove debba procedersi alla divisione della comunione così insorta, la stima dei beni in vista delle operazioni divisionali deve essere aggiornata alla luce del mutato valore dei beni tra la data di apertura della successione e quella di effettivo scioglimento della comunione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco la differenza tra la valutazione dei beni ricadenti nell'asse ereditario ai fini della proposizione dell'azione di riduzione e la stima degli stessi nell'occasione della susseguente divisione ereditaria. In relazione alla prima, con tutta evidenza va eseguita in riferimento al tempo dell'apertura della successione. La seconda invece deve essere effettuata in relazione al momento in cui concretamente i beni ricadenti nella comunione ereditaria incidentale che si sia venuta a creare viene sciolta per effetto della divisione (cfr., ex multis, Cass. civile, sez. II n.55/1998).

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