Il procedimento divisionale previsto dalla legge in materia di divisione ereditaria (applicabile in forza del rinvio di cui all'art.
1116 cod.civ. anche alla divisione in generale della cosa comune, ad eccezione di talune regole specifiche in tema di collazione e di prelevamenti: cfr. artt.
724 e
725 cod.civ.)
può anche essere affidato, col consenso di tutti di condividenti, ad un notaio nota1. La nomina di questo, in mancanza di accordo (ovviamente sul nominativo del professionista), è fatta con provvedimento del Tribunale del luogo dell'apertura della successione
ex art.
730 cod.civ.
nota2.
Qualora sorgano controversie nel corso delle operazioni, ai sensi del II comma dell'art. 730 cod.civ. , esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza (Cass. Civ. Sez. II,
1520/88 )
nota3.
Note
nota1
V. Giannattasio, Delle successioni. Divisione-Donazione, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, p.67.
top1nota2
Si confrontino Morelli, La comunione e la divisione ereditaria, in Giur. sist. civ. comm., Torino, 1986, p.275; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.822.
top2nota3
Marinaro, in Comm. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Torino, 1983, p.543; De Cesare-Gaeta, La divisione giudiziale, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.53.
top3Bibliografia
- DE CESARE-GAETA, La divisione giudiziale, Padova, Succ. e don. dir. da Rescigno, II, 1994
- GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
- GIANATTASIO, Delle successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1980
- MARINARO, Torino, Cod.civ.annotato a cura Perlingieri, II, 1983
- MORELLI, La comunione e la divisione ereditaria, Torino, Giur.sist.civ.comm., 1986