Per
agenzia matrimoniale si intende l'esercizio organizzato della funzione di mediazione avente lo scopo di mettere in contatto il cliente con altre persone in vista della conclusione del matrimonio (c.d. prossenetico matrimoniale).
La questione fondamentale consiste nell'apprezzamento della nozione di "affare" di cui all'
art.1754 cod.civ. . Se all'espressione venisse conferita una valenza ambientata esclusivamente nell'ambito patrimoniale ne deriverebbe l'impossibilità di configurare un'opera di mediazione giuridicamente rilevante e tutelata
nota1. Il tentativo più rimarchevole per condurre la fattispecie nell'ambito della mediazione tipica è quello di riferire l'attività di mediazione non già alla conclusione del matrimonio, bensì semplicemente all'agevolazione della conoscenza di soggetti qualificati da specifici requisiti ed affinità, attività che ben può possedere un carattere patrimonialmente apprezzabile
nota2.
Non si vede tuttavia perchè non dovrebbe essere configurabile un'attività retribuita finalizzata alla conclusione di un atto di natura personale come il matrimonio. Ciò che conta (come in altri campi: si pensi all'operato dell'avvocato penalista) è la considerazione del lavoro svolto dal mediatore e dei relativi costi: si pensi all'organizzazione di archivi ed alla raccolta di dati, alle consulenze, etc.. Vero è che in questa materia si sovrappongono a considerazioni di carattere giuridico notazioni morali che, tuttavia, sono basate sulla sensibilità personale e sull'evoluzione del costume sociale
nota3.
Diversamente dovrebbe concludersi qualora la mediazione avesse ad oggetto attività di natura illecita (perchè contraria all'ordine pubblico o al buon costume)
nota4.
Secondo un'opinione il prossenetico matrimoniale dovrebbe essere configurato come
contratto atipico, da valutarsi sulla scorta dell'
art.1322 cod.civ.
nota5. Questo parere ripropone le problematiche afferenti al significato di "interesse meritevole di tutela" alle quali si fa rinvio.
Note
nota1
Così Carraro, voce Mediazione e mediatore, in N.sso Dig.it., vol.X, 1964, p.482. Partendo dai medesimi presupposti Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1114, ritiene che il contratto di prossenetico matrimoniale costituirebbe una valida e lecita mediazione soltanto in relazione al raggiungimento di un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali derivanti dal matrimonio. La celebrazione di quest'ultimo non costituirebbe condizione per l'insorgenza dell'obbligo al pagamento del compenso.
top1nota2
Ponzanelli, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, Libro, IV, Torino, 1999, p.1360.
top2nota3
Catricalà, La mediazione, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.421.
top3nota4
Una volta configurata la fattispecie come mediazione, si tratterebbe di un contratto tipico, il cui oggetto deve rispettare i requisiti di possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità indicati dall'
art.1346 cod.civ. : De Luca, Cogliandro, D'Auria, Ronza, Dei singoli contratti, vol.II, Milano, 2002, p.220.
top4nota5
Carresi, voce Prossenetico, in N.sso Dig.it., vol.XIV, 1967, p.223.
top5 Bibliografia
- CARRARO, Mediazione e mediatore, N.sso Dig. it. , X, 1964
- CARRESI, Prossenetico, N.sso Dig. it., XIV, 1967
- CATRICALA', La mediazione, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, XII, 1985
- DE LUCA COGLIANDRO D'AURIA RONZA, Dei singoli contratti, Milano, II, 2002
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- PONZANELLI, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999