L'azione di regolamento di confini nota1 presuppone l'incertezza della demarcazione tra due fondi. In tal caso ciascuno dei proprietari può chiedere che esso sia stabilito dal Giudice.
Non è detto che la situazione di incertezza afferente alla delimitazione territoriale dei fondi debba forzatamente sfociare nell'esercizio dell'azione in esame. Ben possibile sarebbe che le parti si intendessero per porre fine alla situazione di indeterminatezza in forza di apposito atto
nota2 .
La contestazione non riguarda i rispettivi titoli di proprietà delle parti (Cass. Civ. Sez. II,
5899/01); ciò che è
incerto e che si tende ad accertare con l'azione, è
l'estensione delle proprietà contigue, in modo da delimitarne i confini
nota3 . Non ha importanza se la zona intermedia sia posseduta da uno solo o promiscuamente da entrambi i proprietari confinanti. Questa azione ha la natura di una rivendica parziale
(vindicatio duplex incertae partis) e presenta, proprio per questo motivo, alcune peculiarità. La sostanziale simmetria delle posizioni dei due proprietari rende, in particolare,
inapplicabili le regole sull'onere della prova, per cui ciascuna delle parti è,
al tempo stesso, attore e convenuto. E' possibile che ciascuno dei confinanti intenda dar conto della estensione della proprietà spettantegli anche dando prova dell'intervenuta usucapione a proprio favore (Cass. Civ., Sez. VI,
22348/2011).
Non sussistendo un conflitto di titoli bensì una situazione di incertezza sull'estensione dei fondi, è chiaro che colui che agisce in "regolamento di confini" non deve provare il suo diritto di proprietà, ma basta che provi l'estensione del fondo sul confine conteso. A tal fine è
espressamente ammesso ogni mezzo di prova (art.
950, II comma, cod.civ.) e soltanto nel caso manchino altri elementi, il giudice si atterrà al confine delineato dalle mappe catastali, dal che si desume che le risultanze catastali hanno mero valore probatorio sussidiario, poiché ogni mezzo vale a vincerne le indicazioni. Nell'ipotesi di discordanza tra più tipi di frazionamento introdotti in mappa, occorrerà fare riferimento al più risalente nel tempo (
Cass. Civ. Sez. II, ord. 16356/2022). Occorre, infine, ricordare che l'azione di regolamento di confini, essendo posta a tutela del diritto di proprietà, è, come l'azione di rivendica,
imprescrittibile.
Note
nota1
L'azione corrisponde al rimedio, nel diritto romano, di cui all
'actio finium regundorum, Si veda p.es. Ulpiano, libro XIX
ad Edictum, in D. 10.1.2.1:"
iudici finium regundorum permittitur ut, ubi non possit dirimere fines, adiudicatione controversiam dirimat ".
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I proprietari possono pur sempre risolvere il problema in forza di apposita convenzione, la cui finalità è per l'appunto quella di determinare la esatta linea di confine tra le rispettive proprietà. L'atto relativo può essere ricondotto, quanto all'elemento causale, all'ambito del negozio di accertamento, la cui efficacia ed i cui presupposti sono oggetto di una disputa non mai sopita.
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La formula usuale usata dalla dottrina sottolinea che il regolamento di confini presuppone non un conflitto di titoli ma un conflitto di fondi. La sentenza ha natura dichiarativa e ricognitiva. Logicamente l'azione avrà anche finalità di rivendica, se è stato imposto il rilascio da parte del convenuto di una zona da lui posseduta. Importante è che tale effetto è perseguito in via meramente sussidiaria, discendendo secondariamente dall'accoglimento della domanda principale. Cfr. Scognamiglio,
Regolamento di confini e rivendicazione, in Scritti giuridici, I, Padova, 1996; Gambaro,
Apposizione di termini e regolamento di confini (azione per), in Enc. giur. Treccani; Magazzù,
Confini (regolamento di), in Enc. dir., p.963; Bione,
Regolamento di confini (diritto vigente), in N. Dig. it., p.256.In questo senso deve essere intesa anche quella giurisprudenza che ha statuito nel senso della inammissibilità della eccezione di usucapione svolta dal convenuto che si difenda prospettando una situazione di incertezza oggettiva della porzione dei fondi posta sulla zona di confine. Infatti l'affermazione di un compossesso da parte di attore e convenuto relativamente a detta porzione sarebbe incompatibile con l'asserito acquisto per usucapione della stessa, usucapione che postulerebbe una situazione possessoria esclusiva in capo al convenuto (Cass. Civ. Sez.II,
12481/07 ).
top3Bibliografia
- BIONE, Regolamento di confini (dir. vig.), N.mo Dig. it., XV
- GAMBARO, Apposizione di termini e regolamento di confini (azione per), Enc. giur. Treccani, II, 1988
- MAGAZZU', Confini (regolamento di), Enc. Dir, VIII
- SCOGNAMIGLIO, Regolamento di confini e rivendicazione, Padova, Scritti giuridici, I, 1996