I benefici fiscali previsti per l'acquisto a titolo oneroso della "prima casa", relativi all'imposta di registro ed all'INVIM, si applicano, anche, alle sentenze dichiarative dell'acquisto per usucapione, ove l'immobile usucapito sia destinato a prima casa di abitazione, in virtù della previsione di cui dall'art. 8, nota 2 bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986. Ciò in quanto, con l'art. 23, comma II, del D.L. n. 69/1989, convertito nella L. n. 154/1989, è stata aggiunta la nota 2 bis all'art. 8 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131/1986, con la quale si stabilisce che i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 della tariffa; disposizione che, a sua volta, prevede l'aliquota ridotta per il trasferimento della "prima casa”.