A norma del DPR n. 131/1986, tariffa I, nota II bis, il beneficio fiscale è connesso all’acquisto di case di abitazione prive delle caratteristiche di lusso, indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969. Secondo l’art. 6 del citato decreto costituiscono abitazioni di lusso, tra le altre tipologie, le unità immobiliari “aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”. La disposizione riconnette, dunque, al dato quantitativo della superficie dell’immobile la caratteristica di immobile di lusso, escludendo dal computo, solo, i predetti ambienti. La disposizione riconnette, dunque, al dato quantitativo della superficie dell’immobile la caratteristica di immobile di lusso, escludendo dal computo, solo, i predetti ambienti.
Questa Corte ha, condivisibilmente, affermato (cfr. Cass. n. 10807/2012) che: a) nel calcolo della superficie utile per stabilire se un’abitazione sia di lusso deve computarsi quella relativa ai vani interni all’abitazione, ancorché privi dell’abitabilità, in quanto requisito non richiamato dal citato DM; b) non è possibile alcuna interpretazione che ne amplii la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica (cfr. Cass. n. 10807/2012). Pertanto nel calcolo dei 240 mq oltre i quali l’abitazione può essere considerata di lusso, e quindi priva delle agevolazioni fiscali sulla prima casa, rientra anche il ripostiglio. Ciò anche se le caratteristiche dimensionali e strutturali sono identiche a quelle della soffitta.