Cass. civile, sez. V del 2014 numero 13177 (11/06/2014)




Nel quadro delle agevolazioni fiscali connesse all'acquisto della prima casa, la forza maggiore consiste in un evento non prevedibile che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella "prima casa" entro il termine perentorio di diciotto mesi stabilito dalla legge. Ne consegue che tale scriminante non può essere invocata dal contribuente che, in sede di stipulazione del rogito per l'acquisto immobiliare, sia già a conoscenza della impossibilità di sfrattare il precedente inquilino prima del predetto termine di diciotto mesi.

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