Cass. civile, sez. VI-T del 2014 numero 17151 (29/07/2014)




Chi vende prima dei cinque anni dall’acquisto senza fare un altro vero rogito, ma sottoscrive solo un preliminare di compravendita entro il termine per il riacquisto non ha diritto alle agevolazioni fiscali sulla prima casa. È necessario il contratto definitivo, unico a produrre l’effetto traslativo della proprietà. Infatti il significato letterale dell’espressione “acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale” quale elemento previsto ai fini della conservazione dell’agevolazione fiscale di cui si tratta, rimanda univocamente alla necessità di porre in essere un negozio traslativo del diritto di proprietà di un immobile. L’acquisto rilevante ai fini dell’ultima parte del comma IV della nota II bis all’art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al T.U. Registro può anche essere a titolo gratuito o può anche riguardare una quota indivisa di un immobile (purchè di entità tale da garantire la concreta possibilità di disporre del medesimo per adibirlo a propria abitazione); ma non è dubitabile che per acquisto si deve intendere l’acquisizione del diritto di proprietà, e non la mera insorgenza del diritto a concludere un contratto di compravendita.

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