La distinzione tra
cose divisibili e cose indivisibili ha valore relativo. Da un punto di vista puramente materiale ogni cosa è divisibile. Anche l'atomo, secondo le più recenti teorie della fisica, è ulteriormente divisibile in particelle subatomiche.
Giuridicamente possono essere considerate divisibili solo quelle cose le cui parti, in esito alla separazione,
conservano la medesima funzione giuridico economica che possedevano anteriormente nota1.
Si è parlato anche di bene semplice (o bene-quale), indivisibile in quanto avente un'individualità caratterizzata e di bene-quanto, non caratterizzato giuridicamente, ma delimitato quantitativamente, dunque divisibile.
Giova rilevare che la stessa cosa può essere considerata come divisibile o indivisibile in relazione al modo in cui è dedotta nel rapporto giuridico. Se un capo di bestiame viene venduto vivo è considerato quale bene indivisibile, se viene venduto morto, al contrario, è divisibile. In realtà un capo vivo ed uno morto sono per il diritto due beni diversi.
Una cosa potrebbe inoltre essere in sè divisibile, tuttavia considerata non divisibile in rapporto alla volontà delle parti: anche una somma di denaro, di per sè eminentemente divisibile, potrebbe non esserlo qualora debitore e creditore si fossero accordati nel senso che la prestazione debba essere effettuata interamente, pena l'inutilità di essa.
La divisibilità di un bene diventa rilevante quando esso sia oggetto di un diritto spettante a una pluralità di soggetti contitolari.
Se il bene è divisibile si può sempre ottenere lo scioglimento della comunione mediante attribuzione di parti divise in natura
nota2. Qualora, al contrario, il bene sia indivisibile, il risultato può essere conseguito solo con l'assegnazione dell'intero al condividente o ai condividenti che ne facciano (congiuntamente) richiesta, con addebito dell'eccedenza a beneficio degli esclusi (cfr. art.
720 cod. civ., richiamato dall'art.
1116 cod.civ.) oppure in esito all'alienazione di esso all'incanto e conseguente riparto del ricavato tra i contitolari
nota3. Si badi tuttavia al fatto che le regole statuenti l'indivisibilità di un bene e riferibili all'utilizzo al quale esso è destinato hanno quale termine di riferimento la divisione giudiziale. Esse pertanto non pongono limiti allo scioglimento convenzionale della comunione, salvi soltanto i limiti derivanti da vincoli di legge, dalla fisicità della cosa (Cass. Civ. Sez.II,
7274/06), ovvero dalla sottoposizione del bene a confisca (Cass. Civ., Sez. II,
29862/2019).
Cosa accade quando tutti i condividenti abbiano svolto domanda di attribuzione? La scelta è affidata al giudice, la cui discrezionalità nell'assegnazione è, ai sensi dell'
art.720 cod. civ., infrenata dall'unico criterio costituito dalla preferenza di colui che vanti una quota maggiore del bene (Cass. Civ. Sez. II,
4013/03). Va in ogni caso rimarcato come la norma parli di tale regola come "preferibile": ad essa si può dunque derogare per gravi motivi (Cass. Civ., Sez.II,
22663/2015).
Note
nota1
V. Bianca, Diritto civile, vol.VI, Milano, 1999, p.63.
top1nota2
Cfr. Gazzara, voce Divisione (dir. priv.), in Enc. dir., p.419; Bonilini, Divisione, in Dig. disc. priv., p.481.
top2nota3
Si vedano p.es. Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol. XII, Torino, 1982; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.39; Sebastiani, In tema di immobili non divisibili: esegesi e problemi applicativi dell'art. 720 c.c., in Riv. not., 1987, pp.781 e ss..
top3Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- BIGLIAZZI GERI - BRECCIA - BUSNELLI - NATOLI, Istituzioni di diritto civile, Genova, vol. I-III, 1980
- BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
- SEBASTIANI, In tema di immobili non divisibili: esegesi e problemi applicativi dell'art. 720 c.c., Riv.not., 1987
Prassi collegate
- Quesito di Impresa n. 82-2012/I, Divisione fra coeredi di quota di s.r.l. caduta in successione
- Quesito n. 377-2012/C, La riduzione di ipoteca ad una quota astratta: una controversa fattispecie concreta