Disciplina del contratto a favore del terzo
Dispone l'art.
1411 cod.civ. che
il terzo acquista il diritto verso chi ha fatto la promessa fin dal momento della stipulazione del contratto a suo favore.Questo acquisto non può tuttavia essere considerato stabile o definitivo. Una volta concluso il contratto tra stipulante e promittente si apre infatti un intermezzo durante il quale
il terzo può tenere una condotta alternativamente descrivibile nel modo che segue:
- dichiarare di voler profittare del beneficio;
- respingere l'attribuzione;
- rimanere silente. A propria volta lo stipulante, nel tempo che precede la dichiarazione del terzo di voler profittare del beneficio previsto in suo favore ha la possibilità:
- di revocare l'attribuzione;
- di modificarne la portata. La rilevanza di questi comportamenti sarà oggetto di specifica disamina.
La causa giustificatrice dell'acquisto del diritto a favore del terzo è costituita dalla stipulazione a suo favore. Ne segue che
il promittente può opporre al terzo tutte le eccezioni che sono fondate su tale contratto concluso con lo stipulante, come già riferito più sopra,
ma non quelle fondate sugli ulteriori rapporti tra promittente e stipulante (quali ad esempio la compensazione con un debito originato da altro contratto: cfr. art.
1413 cod.civ.).
Una particolare disciplina è dettata dalla legge per il caso in cui
la prestazione deve eseguirsi dopo la morte dello stipulante (art.
1412 cod.civ.),
ciò che accade nell'assicurazione sulla vita a favore del terzo (art.
1921 cod.civ.).
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