La natura stessa del diritto di proprietà
esclude ogni condotta che abbia quale risultato ogni invasione del fondo altrui mediante immissioni dirette di cose e di persone. Ciò significherebbe infatti violare la sfera dell'altrui diritto.
Che
dire delle cosiddette
immissioni immateriali o indirette, consistenti nel fumo, nel calore, nelle esalazioni, nei rumori, negli scuotimenti o vibrazioni che non sono conseguenza di una diretta intrusione nella sfera altrui, bensì dell' attività che ciascuno pone in essere nella sua proprietà e che si ripercuote inevitabilmente sui fondi vicini?
Il codice civile ha previsto a tal proposito le regole di cui all'art.
844 cod. civ..
Secondo la norma citata
il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino.Tutto ciò non potrebbe tuttavia non avere un qualche limite, tanto è che queste immissioni sono consentite "
se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi, dovendosi contemperare, nell'applicazione della norma, le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e tener conto altresì, a discrezione del giudice, della priorità d'un dato uso.". La norma codicistica deve ritenersi integrata dall'
art.6 ter del D.l. 30 dicembre 2008 (convertito con L. 13/09), ai sensi del quale,
"nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell' art. 844 cod. civ., sono fatte salve in ogni caso le diposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso" . Va in ogni caso osservato come tali regolamenti possano istituire norme la cui valenza è comunque principalmente orientata a disciplinare il rapporto con l'amministrazione, senza che dalla violazione (o dalla mancata violazione delle stesse) possano dedursi automaticamente conclusioni circa la conformità delle immissioni alla norma qui in esame (Cass. Civ., Sez. II,
17051/11; Cass. Civ., Sez. II,
1606/2017).
Relativamente alla prima parte dell'
art.844 cod.civ., occorre chiarire che le immissioni di cui si parla sono solo quelle
indirette. Se si tratta di
immissioni dirette, quali il getto di oggetti nel fondo vicino, acqua proveniente direttamente da altro fondo, la questione si pone diversamente, venendo ad assumere questi fatti una connotazione chiaramente illecita, come già accennato in premessa (Cass. Civ. Sez. III,
7411/92). Va inoltre precisato come esista addirittura una tutela penale, a vantaggio non già della proprietà, ma della persona, in relazione al "getto pericoloso" di cose (che ricomprende anche emissioni di gas, vapori o fumo atti a molestare persone). Così è stato deciso che addirittura gli odori di cucina intensi ed eccedenti la normale tollerabilità possano integrare la fattispecie penale (Cass. Pen., Sez. III,
14467/2017).
L'art.
844 cod. civ. indica la natura delle immissioni: fumo, calore, esalazioni, ecc. L'elenco è sicuramente esemplificativo, valendo a comprendere non soltanto l'introduzione di elementi dotati di una materialità nel fondo altrui, ma anche la propagazione in forma di vibrazioni, onde et similia
nota1 .
La seconda parte dell'art.
844 cod. civ. determina il
limite entro il quale dette immissioni possono ritenersi consentite
. Il criterio principale è quello della
normale tollerabilità.Che cosa significa normale tollerabilità? E' infatti evidente che un'espressione di questo genere evoca di per sè un parametro assolutamente elastico, le cui connotazioni sono così grandemente variabili da non consentire a priori la descrizione di condotte sicuramente lecite.
Ecco perchè diventa fondamentale considerare il modo di disporre della norma sotto esame
nota2 .
- In primis viene in considerazione la condizione dei luoghi nota3. Con questa espressione occorre intendere sia la morfologia del sito, sia la destinazione urbanistica e sociale (anche se questo elemento viene a sovrapporsi a quello consistente nell'ulteriore criterio del contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione). Nell'ipotesi di immissioni sonore (in relazione alle quali, come si è detto, è intervento l'art.6 ter del d.l. 208/2008) è stato deciso che l'intollerabilità sia da porsi in relazione all'entità dell'innalzamento del rumore di fondo ordinariamente presente (Cass. Civ. Sez. II, 10735/01 ). Sotto il primo aspetto, la struttura geomorfologica del terreno può avere quale effetto quello della esaltazione del disturbo. Si pensi all' azione dei colpi di un maglio in relazione alla struttura rocciosa, anelastica, del terreno, tale da agevolare grandemente la propagazione delle vibrazioni alle case circostanti, ciò che invece non accadrebbe qualora la struttura degli strati sottostanti fosse elastica. E' chiaro che questa condizione viene ad incrementare anche la soglia della normale tollerabilità, oltre a potersi riverberare, come presto vedremo, anche su aspetti attinenti agli altri criteri ex art. 844 cod. civ.. In relazione al secondo aspetto della destinazione sociale , è evidente che la valutazione muta a seconda che una determinata attività produttiva di immissioni si verifichi in un quartiere industriale o in un quartiere residenziale. Nel primo il livello delle immissioni di fumo ed esalazioni sarà naturalmente più elevato e dovrà ritenersi tollerabile proprio in rapporto alla natura dell'insediamento.
- Secondariamente l'art. 844 cod. civ. evoca il contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzionenota4. La giurisprudenza ha interpretato questa regola nel senso che, quando le esigenze della produzione lo imponessero, sarebbe possibile consentire immissioni che superano la normale tollerabilità, previo pagamento di equo indennizzo (Cass. Civ. Sez. II, 1226/93 ). Si osservi che questo esito non viene espressamente riferito dalla norma. Tener conto delle esigenze della produzione onde giudicare della tollerabilità o meno dell'immissione non ha senso. Infatti in giurisprudenza è stato affermato che, una volta accertato il superamento della soglia di non tollerabilità, si versa in una situazione di illiceità che preclude ogni giudizio di bilanciamento, rendendo la condotta del proprietario che produce le immissioni illecita e da inibire (Cass. Civ., Sez. II, 8094/2014).
E' giuocoforza attribuire all'espressione il senso predetto, a meno di non dover concludere che una certa immissione, di per sè intollerabile, diviene tollerabile soltanto perchè giustificata dalle esigenze della produzione. E' ben vero che il punto di vista della norma è quello della tutela della proprietà e non quello della protezione della salute. Forse in questo senso non sarebbe fuori luogo riferire di immissioni tollerabili solo perchè giustificate da esigenze produttive. Al di fuori di tale ambito, vale a dire delle esigenze produttive, non vi è comunque alcun criterio di contemperamento da rispettare: ogni immissione deve pertanto esser valutata alla stregua dell'art.
2043 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. II,
1156/95). Va al riguardo riferito come si sia altresì manifestato un indirizzo volto a maggiormente considerare le esigenze della salubrità dell'ambiente che, nel tentativo di un più adeguato contemperamento con quelle della produzione, ha prospettato la possibilità di far luogo non già al divieto di esercitare l'attività che provoca le immissioni, bensì a imporre tutti quei rimedi tecnici che consentano di diminiurne l'impatto (Cass. Civ., Sez. II,
5564/10).
Riassuntivamente si potrebbero classificare le immissioni alla luce del criterio in esame come segue:
- immissioni tollerabili;
- immissioni intollerabili e non giustificabili sotto il profilo della produzione;
- immissioni intollerabili, ma giustificabili sotto il profilo produttivo, o forse meglio definibili come tollerabili proprio perchè giustificate sotto tale aspetto nota5 . A questo proposito occorre uscire da un equivoco: secondo un'opinione in nessun caso si reputerebbero giustificabili immissioni che non soltanto superassero la "normale " tollerabilità, ma risultassero intollerabili. Ma è forse possibile sostenere che vi sia uno spazio concettuale tra le immissioni che superano la normale tollerabilità e le immissioni intollerabili? Occorre forse classificare a tal proposito le immissioni come non eccedenti la normale tollerabilità, eccedenti la normale tollerabilità ma non ancora intollerabili e finalmente intollerabili?
Se le immissioni comunque superano la normale tollerabilità e risultano illegittime perchè non giustificate, al molestato va riconosciuta sia un'azione per l' eliminazione della causa di tali immissioni, sia un'azione per ottenere il risarcimento dei danni subìti. (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
8094/2014 già sopra citata)
Sorgono a tal proposito a favore del proprietario del fondo danneggiato due distinte azioni.
L'azione reale volta all'eliminazione delle cause dell'immissione possiede carattere negatorio ex
art.948 cod. civ. : come tale si è reputato unico
legittimato passivo il proprietario dell'immobile dal quale proviene l'immissione (Cass. Civ. Sez. II,
2598/96). Giova tuttavia rilevare che, secondo una più articolata opinione, occorrerebbe al riguardo distinguere il risultato avuto di mira per il tramite dell'azione. Quando venissero in esame condotte suscettibili di esecuzione forzata (vale a dire imposizioni di facere o di non facere ), il rimedio potrebbe essere proposto
anche nei confronti del conduttore (Cass. Civ. Sez. III,
8999/05). Per quanto attiene alla
legittimazione attiva l'azione è stata accordata, per analogia, non solo al proprietario, ma anche al conduttore (Cass. Civ. Sez. II,
1653/94).
L'azione di risarcimento dei danni segue, come detto, le regole ordinarie ex art.
2043 cod. civ. potendo la risarcibilità ricomprendere anche il danno non patrimoniale (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
23754/2018).
Quando invece l'eccedenza rispetto alla normale tollerabilità risulta giustificata, spetta al proprietario
un'azione volta ad ottenere un'indennizzo nota6 commisurato alla capitalizzazione del minor reddito del fondo .
Si noti a tal proposito l'assoluta indipendenza dell'azione ex art.
844 cod. civ. rispetto a quella risarcitoria ex art.
2043 cod. civ. . Attesa la natura reale della prima, questa risulta imprescrittibile, mentre soggetta a prescrizione è quella di cui all'art.
2043 cod. civ. , la quale inoltre postula l'accertamento, in via alternativa, del dolo o della colpa, elementi soggettivi relativamente ai quali si prescinde assolutamente nel caso dell'azione di cui all'art.
844 cod. civ. .
Nel caso in cui venga esercitata l'azione ex
844 cod. civ. il contenuto economico si risolve nella liquidazione di un indennizzo a favore del proprietario.
Si tratta infatti di controbilanciare il pregiudizio subito in conseguenza di un atto da considerarsi lecito (tale l'immissione che supera la normale tollerabilità per fini produttivi), come avviene nel caso di espropriazione per pubblica utilità. Quando l'immissione viene consentita, i fondi che la subiscono possono ritenersi gravati da una
servitù coattiva che dà diritto al proprietario del fondo gravato al detto indennizzo compensativo.
3. L'ultimo criterio posto dall'art.
844 cod. civ. , è quello della
considerazione della priorità di un certo uso. Il Giudice può infatti tener conto del preesistente utilizzo di una certa area a fini industriali. Ciò corrisponde a logica: in fondo chi si insedia in un determinato luogo essendo già presenti stabilimenti industriali che cagionano immissioni conosce la situazione del posto e, in un certo senso, la accetta. Si tratta comunque di un criterio di carattere oggettivo, vale a dire non relativo alle persone dei titolari dei fondi (Cass. Civ. Sez. II,
111/75) e che la legge pone come
facoltativo (Cass. Civ. Sez. II,
6534/85).
Descritti i parametri normativi alla stregua dei quali valutare le immissioni, giova rilevare che, secondo l'apprezzamento della giurisprudenza, mentre quelli sub 1a), 1b) e 2) sono considerati
obbligatori nella valutazione del Giudice, quello sub 3) è, come detto,
discrezionalmente applicabile. Tutti, in ogni caso, si integrano reciprocamente. Si pensi all'esempio già fatto della fabbrica che utilizzi il maglio per la produzione di flange in materiale metallico. S'è riferito di ciò a commento del criterio sub 1a) (vale a dire quello relativo allo stato morfologico dei luoghi). Si potrebbe a questo punto aggiungere che, per poter lavorare efficacemente, il maglio deve proprio essere allocato in un terreno anelastico, al fine di non perdere efficacia nella propria azione. Se vicino a queste industrie si sono sviluppati centri abitati diviene agevole invocare il criterio sub 2), cioè la giustificazione alla stregua delle esigenze produttive, che per l'appunto postulano il posizionamento riferito. Infine altrettanto immediato sarebbe richiamare il preuso (criterio sub 3) nell'ipotesi di impianto di queste fabbriche effettuato da lungo tempo.
Occorre da ultimo riferire il tentativo di far uso della norma di cui all'art.
844 cod. civ. al fine di giungere ad una
maggior tutela del diritto alla salute. La giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Unite,
4263/85) ha avuto modo di affermare che la tutela offerta dall'
art.844 cod. civ. prescinde dalla tutela della salute in sè e per sè considerata. L'articolo in esame tutela il diritto di proprietà, anche se viene ad assumere un peso concomitante anche come presidio e tutela del diritto alla salute ed alla salubrità ambientale. Un ripensamento rispetto a questa impostazione sembra da ultimo derivare dall'espressa previsione della cumulatività tra il rimedio in esame ed altri strumenti a tutela dell'integrità della persona, quali agli artt.
2043 e l'art.
2058 cod. civ.(Cass.Civ. Sez. Unite,
10186/98).
Si badi come in materia esistono numerose leggi speciali che prendono in considerazione immissioni gassose, liquide, sonore (espressamente richiamate dall'
art.6 ter del D.l. 208/08 allo scopo di costituire parametro di riferimento ai fini della valutazione giudiziale) : la c.d. legge antismog 1966, le disposizioni in materia di tutela delle acque, leggi antirumore etc. (Cass. Civ. Sez. II,
161/96). Va comunque rilevato che l'osservanza dei limiti di legge o di regolamento in tema di immissioni sonore non ne implica necessariamente la liceità secondo i criteri posti dalla norma di cui all'
art.844 cod. civ. (Cass. Civ., Sez.II,
939/2011).
Note
nota1
Gli interpreti per lo più considerano quale requisito dell'immissione vietata la materialità dell'oggetto di essa. V'è tuttavia chi (cfr. Bianca,
Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p. 232) avanza invece l'ipotesi secondo la quale integrerebbero immissioni vietate anche quelle c.d. ideali, consistenti cioè in immagini così squallide o sgradevoli o ripugnanti da comportare l'invivibilità di un fondo o di un appartamento.
top1nota2
Si tenga presente che, allo scopo di valutare la soglia della normale tollerabilità, occorre compiere una valutazione obiettiva, prescindendo cioè dall'eventuale eccezionalità delle condizioni soggettive e dell'attività di un determinato soggetto.
top2nota3
La condizione dei luoghi non deve essere considerata in relazione al singolo fondo fatto segno dell'attività di immissione, ma con riferimento a tutta la zona nella quale si trova. V. Salvi,
La proprietà fondiaria. Disposizioni generali, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p. 389.
top3nota4
La dottrina è concorde nel ritenere che, nell'ipotesi in cui le immissioni siano eliminabili mediante accorgimenti tecnici di costo ragionevole, esse devono essere vietate. Cfr. Branca, in Foro it., 1967, vol. I, p. 2276; Salvi, op.cit., p. 388.
top4nota5
Ai fini della prevalenza delle ragioni dell'industria è comunque necessario che quest'ultima sia apprezzabilmente importante. Occorre pertanto considerare, contemperando caso per caso gli opposti interessi, l'utilizzazione del fondo fatta dal proprietario e le forme di attività produttiva esercitate dall'imprenditore. V. Procida Mirabelli di Lauro,
Immissioni e "rapporto proprietario", Napoli, 1984, p. 256; Traisci,
Le immissioni fra tutela proprietaria e tutela della persona. Modelli a confronto, Napoli, 1996, pp. 281 e ss..
top5nota6
L'indennizzo deve coprire sia il danno afferente all'intero pregiudizio già subito in relazione al godimento del fondo, sia i c.d. "danni futuri". Cfr. Salvi, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, pp. 126 e ss.
top6Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- PROCIDA MIRABELLI, Immissioni e rapporto proprietario, Napoli, 1984
- SALVI, La proprietà fondiaria. Disposizioni generali, Torino, Tratt. Rescigno, 1982
- TRAISCI, Le immissioni fra tutela proprietaria e tutela della persona. Modelli a confronto, Napoli, 1996
Prassi collegate
- Rapporti personali di vicinato: immissioni, atti emulativi, privacy