Ai sensi dell'art.
1963 cod.civ.
è nullo qualunque patto, anche cronologicamente successivo alla conclusione del contratto di anticresi, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore anticretico nel caso di mancato pagamento del debito. La disposizione, avente una comune matrice rispetto all'
art.2744 cod.civ., prevede la radicale invalidità del patto commissorio anche con riferimento all'anticresi, come d'altronde in relazione a tutte quelle diverse negoziazioni che abbiano per scopo quello di perseguire analogo risultato, sottraendo il bene del debitore alla garanzia patrimoniale generica di tutti i creditori (Cass.Civ., Sez. II,
1787/93 )
nota1.
Note
nota1
In dottrina si veda Fragali, Anticresi, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, libro IV, Bologna-Roma, 1974, p.199 e Tedeschi, L'anticresi, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1952, p.63.
top1 Bibliografia
- FRAGALI, Anticresi, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, IV, 1974
- TEDESCHI, L'anticresi, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Vassalli, 1952