Ai sensi del III comma dell'art.
460 cod. civ. il
chiamato all'eredità non è fornito dei poteri in ordine all'esercizio delle azioni possessorie ed al compimento degli atti conservativi di cui alla detta norma ogniqualvolta siasi provveduto a nominare un curatore dell'eredità giacente (art.
528 cod. civ. ).
Ne è chiaro il motivo: ogniqualvolta l'inattività di colui al quale sarebbe devoluto l'asse ereditario ha condotto alla nomina di un curatore, dando vita alla giacenza, appare incongruo e contraddittorio che alla condotta fattiva di quest'ultimo possa sovrapporsi un'operatività del primo. Al chiamato è pertanto interdetto il compimento di qualsiasi atto di amministrazione o anche di carattere cautelare
nota1.
D'altronde è anche vero che, una volta che il chiamato avesse posto in essere
un atto di disposizione relativo ad un bene ereditario, ne seguirebbe la di lui accettazione tacita ex art.
476 cod. civ. , ciò che farebbe terminare automaticamente la curatela. Cosa riferire invece circa il compimento da parte del chiamato di attività avente natura semplicemente conservativa o cautelare? Secondo un'opinione i relativi atti sarebbero addirittura nulli per contrarietà a norma imperativa
nota2. La sanzione pare invero eccessiva: basterebbe fare riferimento all'inefficacia, condizione giuridica propria degli atti posti in essere da un soggetto privo di legittimazione (quale ad esempio il falsus procurator).
nota1
Note
nota1
Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., diretto da Iudica-Zatti, Milano, vol.II, 2002, p. 407. Si tratta di un divieto giustificato dall'esigenza di evitare interferenze tra le attività dei due soggetti (Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 160).
top1 nota2
Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 489.
top2Bibliografia
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Trattato di dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, I, 2000
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981