La locuzione "accordo" nella comune terminologia è evocativa non soltanto del congegno negoziale, dell'essenza della fattispecie contrattuale, bensì anche di qualsiasi incontro della volontà di più soggetti, avente o non avente rilevanza giuridica.
Dell'
accordo viene fatta menzione al n.1 dell'art.
1325 cod.civ. quale
primo requisito del contratto.
Di esso si può dare una definizione più tecnicamente appropriata come del termine che designa il raggiungimento del consenso dei soggetti implicati nel contratto (le parti) in relazione alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale
nota1.
La verifica della esistenza dell'accordo contrattuale richiede dunque anzitutto una valutazione sociale e giuridica del fenomeno. Risolta positivamente questa indagine occorrerà darsi carico di una ricognizione circa l'intervenuto perfezionamento del contratto sotto il profilo tecnico-giuridico dello scambio tra proposta ed accettazione quali atti di natura prenegoziale disciplinati da norme specifiche (
artt.1326 ,
1327 ,
1328 ,
1329 ,
1330 ,
1331 cod.civ. ). L'intesa deve riguardare tutti gli elementi propri del contratto: non basta che il consenso si sia formato su quelli essenziali e che si sia rinviato ad un tempo successivo per quelli accessori (Cass. Civ., Sez. II,
2561/09 ).
Quale sia sotto il profilo intrinseco l'esito di questo incontro di proposta ed accettazione costituisce questione variamente apprezzabile. Le teorie volontaristiche
nota2parlano di formazione di una volontà comune; al contrario i detrattori del dogma della volontà fanno riferimento ad una manifestazione esteriore connotata dall'oggettivo significato vincolante
nota3.
Ciò che appare certo è che l'accordo non si può ridurre ad una verifica positiva della convergenza meramente formale ed esteriore delle dichiarazioni delle parti. Il fondamentale canone interpretativo di cui all'art.
1362 cod.civ., ai sensi del quale l'interprete deve sempre verificare quale sia la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole impedisce una siffatta conclusione.
Lo scambio di proposta e di una conforme accettazione non costituisce l'unico protocollo di perfezionamento del vincolo contrattuale.
A questo schema (art.
1326 cod.civ.)
nota4 se ne affiancano ulteriori: si pensi al contratto che si perfeziona per il tramite dell'inizio di esecuzione della prestazione da parte dell'oblato che ha ricevuto la proposta (art.
1327 cod.civ.); a quello che si conclude in esito al mancato rifiuto dell'oblato nell'ipotesi del contratto dal quale derivano obbligazioni a carico del solo proponente (art.
1333 cod.civ.); al contratto aperto all'adesione di parti indeterminate (art.
1332 cod.civ. ); infine alle fattispecie nelle quali non è sufficiente che le parti abbiano raggiunto tra loro l'accordo, risultando indispensabile un'attività materiale che si sostanzia nella consegna di quanto ne è oggetto (contratti reali)
nota5.
Di fondamentale importanza è inoltre puntualizzare quale sia ordinariamente l'effetto giuridico che si collega alla conclusione dell'accordo contrattuale. Questa efficacia si specifica nel
principio del consenso traslativo: in virtù di esso il contratto è infatti idoneo a sortire non semplici effetti obbligatori, bensì effetti immediatamente traslativi in relazione ai diritti che ne sono oggetto (art.
1376 cod.civ. )
nota6.
Note
nota1
Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.206.
top1nota2
Sostengono la teoria volontaristica Carrara, La formazione dei contratti, Milano, 1915, pp.43 e ss., Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1964, p.646, Gallo, Trattative precontrattuali e perfezionamento del contratto, in Giur.compl.cass.civ., 1954, II, p.160 e Ferri, Considerazioni sul problema della formazione del contratto, in Riv.dir.comm., 1969, II, p.200.
top2nota3
In questi termini Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.76, Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1952, vol.XV, 2, p.60 e Ravazzoni, La formazione del contratto, I, Milano, 1966, p.164.
top3nota4
Si tratta di uno schema o modello base secondo l'opinione della dottrina maggioritaria: cfr. Roppo, voce Formazione del contratto, in Enc.giur. Treccani, p.1.
top4nota5
Conforme Realmonte, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale, in Il contratto in generale, in Tratt.dir.priv., vol.XIII, t.2, Torino, 2000, p.15, il quale parla di "multiformità dei procedimenti che conducono al contratto".
top5nota6
Sul principio consensualistico si veda Bianca, Riflessioni sul principio del consenso traslativo, in Riv.dir.civ., 1969, I, p.535.
top6Bibliografia
- BIANCA, Riflessioni sul principio del consenso traslativo, Riv.dir.civ., I, 1969
- BONFANTE, Il silenzio nella conclusione dei contratti, in Scritti giuridici vari, Torino, III, 1921
- CARRARA, La formazione dei contratti, Milano, 1915
- CLARIZIA, Informatica e conclusione del contratto, Milano, 1985
- FERRERO, Dichiarazione espressa, dichiarazione tacita e autonomia privata, Torino, 1974
- FERRI, Considerazioni in tema di formazione del contratto, Rimini, Saggi di diritto civile, 1983
- FERRI, Considerazioni sul problema della formazione del contratto, Riv.dir.comm, II, 1969
- GALLO, Trattative precontrattuali e perfezionamento del contratto, Giur.compl.cass.civ., II, 1954
- NATOLI, I contratti reali: appunti delle lezioni, Milano, 1975
- NEGRI, L’espressione unilaterale dell’impegno, Padova, 1998
- PEROZZI, Il silenzio nella conclusione dei contratti, in Scritti giuridici, Milano, II, 1948
- RAVAZZONI, La formazione del contratto, Milano, I, 1966
- REALMONTE, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, Torino, Trattato di diritto privato, XIII, 2000
- ROPPO, Contratto, formazione del contratto, Enc.giur.Treccani, IX
- ROPPO, Formazione del contratto , Enc.giur.Treccani
- TRABUCCHI, Istituzione di diritto civile, Padova, 1966
- VITUCCI, I profili della conclusione del contratto, Milano, 1968