Con la parola
prescrizione si designa
tanto un istituto avente connotazioni sostanziali, la cui efficacia peculiare consiste (almeno secondo la prevalente opinione
nota1 ) nell'estinzione del diritto soggettivo (
prescrizione estintiva),
quanto un ulteriore istituto, che esplica i propri effetti sotto un profilo meramente processuale, determinando una mera presunzione di estinzione del diritto nell'ambito di un procedimento civile (
prescrizione presuntiva).
Esamineremo partitamente i due fenomeni negli aspetti salienti propri di ciascuno.
Note
nota1
Grasso, voce Prescrizione, in Enc.dir., vol.XXXV, 1986, p.56 e Vitucci, voce Prescrizione, in Enc.giur.Treccani, vol.XXIV, 1991, p.1, Bigliazzi-Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol.I, Genova, 1980, p.390.
top1 Bibliografia
- GRASSO, Prescrizione, Enc.dir.
- VITUCCI, Prescrizione, Enc.giur. Treccani, XXIV, 1991