abrogato [CAPO III Misure telematiche - (REGISTRO INFORMATICO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE)] [1. Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato "Registro", il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa, nonche' i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.
2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonche' ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attivita' produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalita' di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il Registro e' pubblicato su uno o piu' siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.]
(Articolo abrogato dall'art. 75 del codice dell'amministrazione digitale emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)