Si discute se la responsabilità precontrattuale possieda
natura contrattuale o extracontrattuale.
Il problema non è puramente teorico o classificatorio, importando evidenti riflessi in relazione all'applicabilità di diverse normative di riferimento quanto alla disciplina della prescrizione, dell'onere della prova, della capacità etc..
Rilevano i fautori della tesi contrattuale
nota1 come, in esito al
contatto che si genera tra due soggetti nell'ambito di una trattativa finalizzata alla conclusione di un contratto, si esce dall'indeterminatezza che contraddistingue le relazioni tra consociati nell'ambito del precetto generale del neminem laedere (art.
2043 cod.civ.).
Il contatto implicito nella trattativa determinerebbe pertanto l'insorgenza della specifica obbligazione di comportarsi secondo buona fede, la cui fonte si rinviene nella legge. La responsabilità precontrattuale si specificherebbe dunque nelle conseguenze che scaturiscono dall'inadempimento di un soggetto rispetto all'obbligazione legale di porre in essere una condotta conforme al criterio di correttezza e buona fede.
La tesi è indubbiamente suggestiva e si impernia sulla distinzione tra il novero indeterminato di tutti i soggetti che possono, con la propria condotta lesiva, cagionare un danno risarcibile e l'ambito dei soggetti che entrano in contatto avendo di mira il perfezionamento di un congegno contrattuale. Essa tuttavia si scontra con la pratica difficoltà di individuare il
minimum dell' inizio della trattativa: è risarcibile ex artt.
1337 ,
1338 cod.civ. il danno che deriva ad un negoziante dal comportamento di un (possibile) cliente che, entrato in un negozio di abbigliamento, se ne allontana non acquistando nulla dopo aver provato cinque paia di calzoni senza aver trovato quello che gli piace?
E' per questo motivo che, pure
scartata una terza teorica nota2 che configura come tertium genus autonomo la responsabilità in discorso a causa della sua inutilità
nota3 (dato che non sarebbe rinvenibile concretamente alcuna normativa di riferimento al di fuori delle due specifiche norme dettate dal codice civile), risulta preferibile aderire alla
opinione prevalente, secondo la quale si tratterebbe di responsabilità extracontrattuale nota4.
L'argomentazione fondamentale è che non vi è contratto e quindi neppure responsabilità contrattuale(Cass. Civ. Sez. I,
9157/95). Questa impostazione è stata accolta anche a livello comunitario (cfr. Corte Giustizia CEE sent. 17 settembre 2002 Causa C
334/00).
Come detto, la classificazione non è priva di rilevanza pratica
nota5.
Dell'illecito extracontrattuale
non risponde l'incapace naturale (cfr. art.
2046 cod.civ., norma che fa discendere la responsabilità dalla sussistenza della capacità di intendere e di volere), il quale invece non è esonerato, a cagione di tale suo stato soggettivo, dalla responsabilità contrattuale.
Differente è la normativa di riferimento nell'ipotesi in cui il soggetto si sia avvalso di ulteriori ausiliari (dovendosi far capo all'art.
1228 cod.civ. in tema di responsabilità contrattuale, all'art.
2049 cod.civ. in materia di responsabilità extracontrattuale)
Diverso è anche il termine prescrizionale: ordinario decennale per la responsabilità contrattuale, breve, quinquennale, per quella extracontrattuale (art.
2947 cod.civ. ).
In giurisprudenza è stato oggetto di disamina specifica quest'ultimo aspetto, essendosi reputato, conformemente alla ritenuta natura extracontrattuale della responsabilità in discorso, l'assoggettamento del termine prescrizionale a quest'ultima regola (Cass. Civ. Sez. I,
4051/90 ;Cass. Civ. Sez. II,
2705/83 ). Il detto termine non può dirsi inoltre interrotto da un atto di costituzione in mora relativo ad azione restitutoria, ontologicamente diversa dal credito risarcitorio da illecito precontrattuale (Cass. Civ. Sez. III,
5371/87 ).
La natura extracontrattuale della responsabilità precontrattuale non è priva di rilevanza
anche a livello processuale (Cass. Civ. Sez. Unite,
749/76 ).
L'onere della prova dell'illiceità della condotta incombe infatti sul danneggiato (Cass. Civ. Sez. II,
1163/95 ). Essa inoltre può influire
sulla individuazione del Giudice, sia a livello di competenza, sia di giurisdizione. In questo senso, a fronte della già citata pronunzia (Corte Giustizia CEE sent. 17 settembre 2002 Causa C
334/00 ) determinativa del criterio del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, è stata più recentemente sottolineata (allo scopo di rendere più incisiva la repressione delle condotte scorrette) la concorrenza di siffatto elemento determinativo con quello del luogo in cui il soggetto danneggiato ha inizialmente patito il danno scaturente dalla condotta illegittima (Cass. Civ. S.U.,
10896/03 ).
Da ultimo è possibile riferire, in accordo con le cose dette, che la
violazione del dovere di buona fede non può essere dedotta a fondamento di una domanda di risoluzione del contratto, che è piuttosto da porre in relazione all'inadempimento di una specifica obbligazione (Cass. Civ. Sez. III, n.
9802/94 ). Il punto in esame sollecita l'attenzione dell'interprete su un ulteriore nodo problematico:
se cioè sia praticabile la cumulabilità tra azione contrattuale e azione volta a far valere una responsabilità di tipo precontrattuale. In giurisprudenza è stata data al quesito risposta negativa (Cass.Civ. Sez.III,
16937/06).
Note
nota1
Si vedano Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, p.362; Benatti, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963, p.115; Messineo, Il contratto in genere, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1973, p.365.
top1nota2
Cuffaro, Responsabilità precontrattuale, in Enc. dir., p.1267.
top2 nota3
Analoga critica viene espressa da Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.158.
top3nota4
Così Roppo, Il contratto, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2001, p.184; G. Patti-S. Patti, Responsabilità precontrattuale e contratti standard, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 1993, p.34; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.825; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.224.
top4nota5
Fissa la propria attenzione sulle differenze intercorrenti fra le due fattispecie contemplate anche Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, pp.708 e ss..
top5Bibliografia
- BENATTI, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963
- CUFFARO, Responsabilita' precontrattuale, Enc.dir., XXXIX, 1988
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- MENGONI, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, Riv.dir.comm., II, 1956
- MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
- PATTI, Responsabilità precontrattuale e contratti standard, Milano, Comm.cod.civ.dir.da Schlesinger, 1993
- ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001