Il contratto di anticresi, dal quale scaturisce per il creditore il diritto a godere del bene nonché quello di percepirne i frutti,
può avere ad oggetto unicamente beni immobili (
art.1960 cod.civ.).
Secondo la prevalente interpretazione rimane dunque escluso che l'anticresi possa riguardare beni mobili registrati, compendi aziendali, beni mobili
nota1 . L'eventuale contratto modellato sulla falsariga dell'anticresi ed avente ad oggetto tali beni, dovrebbe essere considerato come negozio atipico, consentito nell'ambito dell'autonomia negoziale concessa ai privati (
art.1322 cod.civ.)
nota2.
I frutti, che pure costituiscono oggetto del contratto, sotto il profilo dell'imputazione dei medesimi agli interessi ed al capitale, sono tanto quelli civili quanto quelli naturali
nota3 .
Note
nota1
Fragali, Anticresi, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, libro IV, Bologna-Roma, 1974, p.28 e D'Orazi-Flavoni, Fidejussione, mandato di credito, anticresi, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1961, p.72.
top1nota2
Così Persico, voce Anticresi, in Enc.dir., vol.II, 1958, p.536 e Tucci, voce Anticresi, in Dig.disc.priv., p.339.
top2nota3
Tedeschi, voce Anticresi, in N.sso Dig.it., vol.I, 1968, p.656.
top3 Bibliografia
- D'ORAZI-FLAVONI, Fideiussione, mandato di credito, anticresi, Milano, Tratt.dir.civ.Grosso Santoro pass., 1961
- FRAGALI, Anticresi, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, IV, 1974
- PERSICO, Anticresi, Milano, Enc.dir., 1958
- TEDESCHI, Anticresi, N.sso Dig. it., 1968
- TUCCI, Anticresi, Dig.disc.priv., 1987