La sussistenza del possesso richiede, come si è detto (art.
1140 cod.civ.), sia una particolare
relazione di fatto con la cosa che ne è oggetto (
corpus ), sia un
elemento psicologico consistente nell'intenzione di comportarsi quale titolare del diritto corrispondente al potere di fatto esercitato (
animus rem sibi habendi )
nota1.
Premesse queste cose, base comune per qualsiasi situazione possessoria, è possibile introdurre
differenze e particolari qualifiche del possesso, spesso connesse ad un maggiore o minore grado di tutela ad esse accordato dalla legge.Anzitutto si osserva che il possessore può essere o meno titolare del diritto che corrisponde al potere esercitato in fatto: occorre cioè distinguere a seconda che il possessore abbia o meno anche lo
ius possidendi (sia o non sia, parallelamente, proprietario, usufruttuario, titolare della servitù)
nota2.
Bisogna inoltre introdurre una differenza nell'ambito dei possessori sprovvisti di un corrispondente diritto reale.
Un soggetto, infatti, potrebbe essersi immesso nel possesso della cosa avendola rubata, oppure in quanto ritiene, sia pure erroneamente, di essere proprietario (es.: per averla acquistata in base ad un negozio che successivamente si rivela nullo)
nota3, ovvero ancora potrebbe avere la disponibilità della cosa senza titolo alcuno pur senza usare violenza o clandestinità.
Si hanno pertanto, relativamente alla nozione generale di possesso, qualificazioni particolari del medesimo che si collegano ad una differente disciplina giuridica. Vengono a tal proposito in esame le distinzioni tra possesso
continuo o interrotto nota4, possesso di
buona e di mala fede, possesso
viziato o non viziato. Con riferimento soprattutto a quest'ultimo criterio distintivo, è opportuno precisare che l'art.
686 del codice civile del 1865 faceva menzione del
possesso legittimo, evidentemente ponendo una contrapposizione tra esso ed i casi in cui il possesso non potesse esser qualificato come tale. Il possesso legittimo era contraddistinto dai tratti della continuità, della non interruzione, della pacificità, della pubblicità, dell'univocità
nota5. A tali caratteri oggettivi faceva inoltre riscontro, dal punto di vista soggettivo il c.d.
animus rem sibi habendi. In difetto di uno dei cennati requisiti non si riscontrava quel possesso legittimo che solo poteva fondare l'acquisto per usucapione.
Il vigente codice civile, pur non conoscendo una nozione di possesso legittimo così articolata, implicitamente presuppone in varia misura l'esistenza di analoghe caratteristiche che per lo più costituiscono oggetto di presunzioni semplici (presunzione di possesso: art.
1141, I comma, cod.civ., presunzione di continuità: art.
1142 cod.civ., presunzione di buona fede: art.
1147 cod.civ.).
Note
nota1
Così Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.347.
top1nota2
Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.763.
top2nota3
V.Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.129.
top3nota4
Si confrontino, tra gli altri, Sacco, Il possesso, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1988, p.393; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, op.cit., p.363.
top4nota5
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, pp.172 e ss..
top5Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
- SACCO, Il possesso, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo, 1988