Regio Decreto del 1942 numero 239 art. 1


INTESTAZIONE DELLE AZIONI

1. Le azioni emesse dalle società aventi sede nel Regno debbono essere intestate ad una determinata persona fisica o giuridica.
2. L'intestazione è fatta dalla società emittente sul fronte o a tergo del titolo e nel libro dei soci.
3. Chi ha l'usufrutto ha diritto di ottenere dalla società emittente un titolo separato da quello del nudo proprietario.
4. È fatto divieto a tutti coloro che prestano opera di intermediazione nel commercio dei titoli azionari di rendersi fittiziamente intestatari di titoli dei loro clienti. In caso di violazione di questo divieto, si applicano le sanzioni di cui al secondo comma dell'art. 13 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.
5. Le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi.

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