L'art.
1875 cod.civ.
prevede la possibilità che la rendita vitalizia venga costituita a favore di un terzo, il quale viene pertanto ad assumere la qualità di
beneficiario nell'ambito di uno schema contrattuale che si può ritenere articolato sulla base di quello, generale, di cui all'art.
1411 cod.civ.
nota1. In questo senso il vantaggio per il terzo deve essere diretto, non essendo sufficiente un semplice vantaggio indiretto, di natura economica (Cass. Civ. Sez. II,
7492/96 ).
La norma citata vale a dirimere il dubbio afferente al formalismo dell'atto in questione: essa infatti dispone che, quantunque la costituzione della rendita a favore del terzo importi a favore di costui una liberalità, non si richiedono le forme che la legge prevede per la donazione (l'atto pubblico e l'assistenza dei testimoni)
nota2 .
Note
nota1
Il terzo per effetto della conclusione del contratto acquista automaticamente un diritto proprio ed autonomo alla percezione delle rendite, senza che sia necessaria una sua dichiarazione, nè addirittura la relativa conoscenza: cfr. Torrente, Rendita perpetua-rendita vitalizia, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, p.130.
top1nota2
Si ritiene cioè che in presenza di un intento liberale si verrebbe a configurare una donazione indiretta (Dattilo, voce Rendita, in Enc.dir., vol.XXXIX, 1988, p.879).
top2Bibliografia
- DATTILO, Rendita (dir.priv.), Enc.dir., XXXIX, 1988
- TORRENTE, Rendita perpetua rendita vitalizia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1966