A mente dell'art.
2320 cod. civ.
ai soci accomandanti è preclusa la partecipazione all'amministrazione della società nonché la possibilità di agire nei rapporti esterni concludendo affari e (se non in forza di speciale procura)
spendendo il nome della società. L'eventuale violazione del divieto è sanzionata con la
perdita del beneficio della responsabilità limitata all'apporto effettuato. Ad essa subentra una
responsabilità illimitata e solidale verso i terzi, non solo per le operazioni compiute dall'accomandante successivamente alla propria indebita ingerenza, ma anche per tutte le obbligazioni sociali sorte nel tempo precedente (Tribunale di Napoli,
21/12/1994). Ciò fino all'eventuale fallimento in estensione (Tribunale Mantova, 11 ottobre
2007). Neppure esclusa è un'eventuale responsabilità penale per il reato di bancarotta (Cass. Pen., Sez. V,
44103/11).
La condotta dell'accomandante che si sia ingerito nella gestione possiede inoltre un'autonoma rilevanza
quale motivo atto a giustificare un'eventuale deliberazione di esclusione . Non è pacifico, al riguardo, se l'atto di immistione costituisca in sé per sé sufficiente ragione per escludere il socio
nota1 oppure se sia necessario che la detta condotta debba sostanziare anche una grave inadempienza (così Tribunale di Milano,
11/05/1989 ). Certo è che non potrà essere adottato un provvedimento di esclusione quando l'immistione sia intervenuta con il consenso degli accomandatari o, quantomeno, con la loro acquiescenza.
Il compimento dell'atto di gestione nonostante il divieto di legge non è superabile nemmeno quando siano venuti meno tutti i soci accomandatari, dovendo per l'effetto essere nominato un amministratore provvisorio.
Discussa è l'individuazione della ratio dell'art. 2320 cod. civ.. Non è certamente accettabile l'opinione di coloro
nota2 che ritengono che essa svolga una
funzione di tutela dell'affidamento dei terzi. L'accomandante non risponde illimitatamente solo per gli affari da lui compiuti direttamente, ma è responsabile per tutte le obbligazioni contratte dalla società, dunque anche per le operazioni in cui non è in questione l'affidamento dei terzi. Analogamente non sembra condivisibile il parere di chi reputa che la disposizione risponderebbe ad una pretesa indisponibilità di un principio posto a presidio del soddisfacimento di un interesse pubblico a che il potere gestionale ed economico venga esercitato in maniera responsabile. Secondo questa tesi
solo in capo a coloro che concretamente svolgono attività amministrativa dovrebbe sussistere una responsabilità illimitata nota3. Quand'anche si dovesse accogliere la detta impostazione, la reazione dell'ordinamento (che sancisce con la responsabilità illimitata ed estesa all'intera attività sociale il comportamento di quel socio accomandante che avesse posto in essere anche solo un atto di amministrazione), sembrerebbe quantomeno esagerata.
Pare allora preferibile ritenere che
la giustificazione del divieto sia da individuarsi nella stessa struttura tipologica della società in accomandita semplice, caratterizzata dalla indispensabile compresenza di due categorie di soci. La norma in esame sarebbe perciò dettata
al fine di evitare che la società in accomandita si snaturi e perda i suoi lineamenti essenziali, trasformandosi in una società a nome collettivo nota4.
Il divieto di immistione riguarda tanto gli atti a carattere interno, quanto gli atti che pongano la società in rapporto con i terzi (c.d. amministrazione esterna) (Cass. Civ. Sez. I,
2041/88 ). Costituiscono perciò atti di amministrazione la stipulazione, effettuata dell'accomandante, del contratto di locazione relativo alla sede sociale (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
1974/92 ), mentre dovrebbero esulare dal divieto, dovendo pertanto considerarsi atti consentiti, il pagamento di assegni, cambiali, tratte della società o l'effettuazione di operazioni di sconto (Cass. Civ. Sez. I,
3563/79, contra Appello di Milano,
21/05/1985). Assai controversa è invece l'ipotesi del rilascio da parte del socio accomandante di fidejussioni o, in generale, di garanzie per debiti della società. In giurisprudenza si rinvengono pareri controversi ed oscillanti (in particolare Cass. Civ. Sez. I,
2854/98 , per la quale il rilascio sistematico, da parte dell'accomandante, di fidejussioni omnibus a garanzia dei debiti societari costituisce un grave indizio di ingerenza nella gestione). Sembra tuttavia preferibile l'opinione (in giurisprudenza cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13468/10) che non vi ravvisa alcun atto di amministrazione e di ingerenza nell'amministrazione, costituendosi solo un vincolo di natura obbligatorio e personale in capo all'accomandante
nota5.
Si discute inoltre se la responsabilità che la legge attribuisce al socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione sia esclusivamente esterna o anche interna. Gli interpreti sono infatti divisi tra chi riconosce in ogni caso all'accomandante divenuto illimitatamente responsabile il diritto di rivalsa nei confronti degli accomandatari
nota6 e chi invece ritiene insussistente un siffatto diritto
nota7. Una terza opinione distingue a seconda se l'ingerenza sia avvenuta con o senza un tacito consenso degli altri soci: soltanto nel primo caso l'accomandante potrebbe avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti degli accomandatari
nota8. In giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. I,
6085/78 ; Tribunale di Milano,
03/10/1991 ) prevale tuttavia l'orientamento secondo il quale si tratterebbe di una responsabilità illimitata anche da un punto di vista interno, onde gli accomandanti che abbiano violato il divieto di cui all'art.
2320 cod. civ. sono anche da questo punto di vista equiparati agli accomandatari nel soddisfacimento delle obbligazioni sociali
nota9.
La perdita del beneficio della responsabilità limitata per colui che abbia violato il divieto di immistione qui in esame riguarda il predetto socio accomandante. Quali sono le conseguenze dell'attività svolta per i terzi? In altri termini, ci si interroga se la società dovrà reputarsi vincolata in conseguenza della spendita del nome della stessa che sia stato fatta dal socio. Al quesito non può che darsi risposta negativa. L'accomandante sfornito di poteri rappresentantivi perchè non dotato di speciale procura non è infatti in alcun modo abilitato ad agire in nome e per conto dell'ente. Non intervenendo successivamente apposita ratifica la società non risponderà delle obbligazioni assunte (Cass. Civ. Sez.II,
21891/04). Nè potrà invocarsi il principio dell'apparenza del diritto, esistendo un sistema legale di pubblicità che rende possibile il controllo dei poteri di rappresentanza di chi agisce per la società (Cass. Civ., Sez. II,
22666/2015).
Note
nota1
Montalenti, voce Società in accomandita semplice, in Dig. delle disc. priv., p. 247.
top1nota2
Ferrara Jr.-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1999, p. 374.
top2nota3
Così Galgano, Le società di persone, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1982, p. 467.
top3nota4
Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 488; Vidiri, Divieto di immistione del socio accomandante e "procura speciale per singoli affari", in Giust. civ., 1998, p. 1545; Grippo, Fondamenti di diritto delle società: i principi e le norme, Padova, 1996, p. 842. Non manca chi in dottrina suggerisce orientamenti di sintesi considerando protetti paritariamente tutti o alcuni degli interessi già citati nel testo: così Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1994, p. 188; Graziani-Minervini-Belviso, Manuale di diritto commerciale, Napoli, 1994, p. 146.
top4nota5
In questo senso Montalenti, op. cit., p. 246.
top5nota6
Bussoletti, voce Società in accomandita semplice, in Enc. dir., p. 670.
top6nota7
Galgano, L'impresa, la società in genere, le società di persone, Padova, 1994, p. 117.
top7nota8
Montalenti, op. cit., p. 247.
top8nota9
L'equiparazione attiene soltanto al regime della responsabilità per le obbligazioni sociali, permanendo per il resto gli ordinari poteri amministrativi e di rappresentanza sussistenti in capo ai soli accomandatari: Cass. Civ. Sez. I,
5790/97 .
top9Bibliografia
- BUSSOLETTI, Società in accomandita semplice, Enc. dir.
- COTTINO, Diritto commerciale, Padova, I, 1994
- FERRARA JR-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1999
- FERRI, Delle società di persone, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1981
- GALGANO, Le società in genere. Le società di persone, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu e Messineo, 1982
- GALGANO, L'impresa, la società in genere, le società di persone, Padova, 1994
- GRAZIANI-MINERVINI-BELVISO, Manuale di diritto commerciale, Napoli, 1994
- GRIPPO, Fondamenti di diritto delle società: i principi e le norme, Padova, 1996
- MONTALENTI, Società in accomandita semplice, Dig. delle disc. priv.
- VIDIRI, Divieto di immistione del socio accomandante e "procura speciale per singoli affari", Giust. civ., 1998