Il mandato di credito (art.
1958 cod.viv. ) possiede un'indiscutibile
bilateralità. Le parti del contratto sono unicamente
il promissario (o mandante), vale a dire colui che incarica di far credito al terzo ed
il promittente (o mandatario), cioè il soggetto che assume detto obbligo. Il terzo che trae beneficio dall'operazione ne è invece estraneo
nota1 . Costui stipulerà successivamente con il promittente un qualsiasi accordo in funzione creditizia (contratto di finanziamento, mutuo, apertura di credito in conto corrente, etc.) senza peraltro poter vantare specificamente un diritto in considerazione del mandato di credito.
Una volta che quest'ultimo si sia perfezionato nascono
due distinte obbligazioni nota2.
Il soggetto cui è stato conferito l'incarico (accettato) di fare credito è vincolato nei confronti del mandante a questa condotta. Il mandante a propria volta assume la posizione di fidejussore, obbligandosi nei confronti del mandatario per l'ipotesi di inadempimento del terzo.
Note
nota1
Analogamente Simonetto, voce Mandato di credito, in N.sso Dig.it., vol.X, 1957, p.149, il quale sottolinea che economicamente l'operazione si configura complessivamente trilatera, perché i soggetti coinvolti sono tre, ma giuridicamente si tratta di un contratto tra sole due parti: mandante e mandatario, poiché il terzo resta estraneo alla fattispecie e non riceve alcun diritto nei confronti del mandatario.
top1nota2
D'Orazi-Flavoni, Fideiussione, mandato di credito, anticresi, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1961, p.54.
top2Bibliografia
- D'ORAZI FLAVONI, Fidejussione, mandato di credito, anticresi, Milano, Tratt.dir.civ.dir.da Grosso Sant.Pass., 1961
- SIMONETTO, Mandato di credito, N.sso dig.it., 1957