Le parti possono, in via di principio,
liberamente determinare il contenuto della transazione. Per quanto attiene agli
effetti,
le medesime, pur avendo la possibilità si stabilire che tra di loro la pattuizione svolga un'efficacia
retroattiva, non potrebbero tuttavia coinvolgere i diritti dei terzi.
La transazione
deve avere ad oggetto diritti disponibili . In caso contrario essa è
nulla (II comma art.
1966 cod.civ. ). L'indisponibilità del diritto può essere tale o per natura o per espressa disposizione di legge. Si pensi ai diritti personalissimi (all'integrità personale, all'onore, etc.) nonchè a quelli relativi allo status familiae
nota1.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali (art.
2393 cod.civ. )
è rinunziabile o transigibile soltanto in presenza di specifici requisiti, in difetto dei quali, secondo la giurisprudenza, l'eventuale accordo transattivo è radicalmente
nullo.
L'art. 2113 cod.civ. (nel testo modificato dall'art.
6 della legge 11 agosto 1973, n. 533) prende a propria volta in considerazione una speciale regola per
gli atti di rinunzia o transazione afferenti ai diritti dei lavoratori che derivano in forza di norme inderogabili di legge o dei contratti collettivi. La transigibilità di un'
obbligazione naturale, delle situazioni giuridiche legate all'
obbligazione degli alimenti, al risarcimento del
danno che scaturisce da illecito penale o dalla lesione
di meri interessi legittimi sono invece discusse.
Note
nota1
Così Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.638; Palazzo, La transazione, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XIII, Torino, 1984, p.312.
top1Bibliografia
- FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
- PALAZZO, La transazione, Torino, Trattato Rescigno, 13, 1984